Validità, sospensione e revoca della patente
La patente nautica vale 10 anni fino al compimento del sessantesimo anno di età, dopo si rinnova ogni 5. Navigare con la patente scaduta non porta alla sospensione ma a una pesante sanzione amministrativa. La sospensione colpisce chi assume il comando in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti e chi commette gravi atti di imperizia e imprudenza. La revoca scatta con la perdita dei requisiti morali e fisici, e chi è dichiarato delinquente abituale la patente non può proprio conseguirla.
Assumere il comando senza la prescritta abilitazione, perché mai conseguita, revocata, non convalidata, sospesa o ritirata, è un illecito amministrativo. Costa una sanzione da 2.755 a 11.017 euro più la sospensione della licenza di navigazione per 30 giorni. Quella sospesa è la licenza dell'unità, non un documento del comandante.
Sessanta è lo spartiacque, prima si rinnova ogni dieci anni, dopo ogni cinque. Scaduta vuol dire multa, ubriachezza vuol dire sospensione, requisiti persi vuol dire revoca.
I distrattori spostano lo spartiacque a 50 o 65 anni. Confondono anche i tre esiti, la patente scaduta non si sospende, l'ebbrezza porta sospensione e non revoca, la revoca arriva solo con la perdita dei requisiti morali e fisici. E chi comanda senza abilitazione non rischia l'arresto né un anno di stop, rischia la sanzione e 30 giorni di sospensione della licenza.
Nel listato ufficiale: 11 quesiti su questo concetto.