Pesca sportiva, catture, attrezzi e divieto di vendita
La pesca sportiva è l'attività esercitata a scopo ricreativo o agonistico mediante l'utilizzo di unità da diporto, e sono vietati sotto qualsiasi forma la vendita e il commercio dei prodotti di tale tipo di pesca. Il pescatore sportivo non può catturare giornalmente pesci, molluschi e crostacei in quantità superiore a 5 kg complessivi, salvo il caso di pesce singolo di peso superiore, e non può catturare più di un esemplare di cernia al giorno.
Le lenze fisse consentite sono le canne a non più di tre ami, le lenze morte, i bolentini, le correntine a non più di sei ami e le lenze per cefalopodi. Le manifestazioni e le gare di pesca sportiva sono subordinate all'approvazione del Capo del Compartimento marittimo, che emana un'apposita ordinanza. Sul tonno rosso la disciplina è ancora più stretta, perché la commercializzazione da parte del pescatore sportivo è vietata, il limite di esemplari pescati e detenuti a bordo è 1, e l'interruzione immediata e definitiva delle catture a scopo sportivo e ricreativo è stabilita con decreto del Ministero competente al raggiungimento della quota di pesca assegnata all'Italia.
Si pesca per diletto, mai per vendere. Cinque chili al giorno in tutto, una cernia sola, un tonno rosso solo, e le gare le autorizza il Capo del Compartimento marittimo.
I distrattori aprono la vendita per piccoli quantitativi o la presentano come finalità della pesca sportiva, e alzano il tetto giornaliero a 8 o 10 kg con due cernie. Sulle lenze restringono ai soli bolentini a tre ami o concedono canne a dieci ami. Sulle gare spostano l'autorizzazione all'autorità comunale o prefettizia. Sul tonno rosso ammettono la commercializzazione previa comunicazione alla Capitaneria, alzano a due gli esemplari o negano che l'interruzione delle catture sia prevista.
Nel listato ufficiale: 8 quesiti su questo concetto.