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Assicurazione per responsabilità civile

Il nocciolo

L'obbligo di assicurazione per responsabilità civile si applica a tutte le unità da diporto come definite dal codice della nautica, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario. Sul versante del motore l'obbligo ricade su qualsiasi motore marino, amovibile e non, indipendentemente dalla potenza, quindi un motore fuoribordo va assicurato sempre.

L'obbligo segue il motore anche quando i documenti arrivano da fuori. Le disposizioni si applicano infatti anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, se impiegati nelle acque territoriali nazionali. Dove c'è un motore che spinge esiste la copertura obbligatoria, e a restarne fuori sono soltanto le unità mosse dai remi o dalla sola vela.

Per ricordare

Se c'è un motore, c'è la polizza. Non conta quanti cavalli ha, non conta se è amovibile, non conta dove è stato registrato.

La trappola

I distrattori inventano soglie di potenza che non esistono, cioè 2,5 cavalli, 10 Cv o 40,8 Cv, oppure legano l'obbligo alla potenza che richiede la patente nautica. Sui motori con documento estero negano l'obbligo o lo fanno scattare solo oltre 3 miglia dalla costa. Un'altra variante estende l'obbligo a qualsiasi unità galleggiante, dimenticando l'esclusione delle unità a remi e a vela senza motore ausiliario.

Nel listato ufficiale: 4 quesiti su questo concetto.

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